Battaglie legali

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E’ STATA EMESSA LA NUOVA ORDINANZA MOBILITA’ N. 182 del 23 marzo 2020

Come noto il Ministero dell’Istruzione, nonostante la attuale emergenza coronavirus, ha dovuto pubblicare la consueta Ordinanza che disciplina le procedure di mobilità. Si auspica la necessaria alla massima trasparenza, e la messa a disposizione dei promessi help desk, ossia delle postazioni virtuali di sostegno e informazione. Vi rammentiamo la possibilità della delega alla presentazione della domanda, sistema reso possibile dal meccanismo di istanze online approntato dal Ministero.

Personale docente

Domanda dal 28 marzo al 21 aprile

Esiti 26 giugno

Personale educativo

Domanda dal 4 al 28 maggio

Esiti 10 luglio

Personale Ata

Domanda dal 1 al 27 aprile

Esiti 2 luglio

Docenti religione

Domanda dal 13 aprile al 15 maggio

Esiti 1 luglio

ATTENZIONE A CHI AVANZA LA DOMANDA SU ISTANZE ONLINE CONSIGLIAMO DI ALLEGARE ULTERIORI DOCUMENTI MA NON DOMANDE INTEGRATIVE COME STANNO CONSIGLIANDO IN MOLTI, PERCHE’ QUESTO GESTO POTREBBE INFICIARE LA DOMANDA PRINCIPALE.

Per tutti coloro che non possono accedere a istanze online e che non godono dei requisiti previsti, vi rammentiamo che per poter contestare utilmente è comunque necessario avanzare comunque una domanda di mobilità alla Amministrazione, anche ove non possiate inviare tramite istanze online e anche ove non possiate dichiarare tutto quanto serve per la vostra battaglia legale, sarà possibile quindi essere assistiti scrivendo a avvocatessaelenaspina@gmail.com oppure prendendo contatto con lo studio a segreteriastudioelenaspina@gmail.com per la presentazione di istanze, reclami e ove necessario anche di ricorso avverso l’Ordinanza Ministeriale sulla Mobilita’ territoriale innanzi al Tar del Lazio, per far valere anche i numerosi precedenti ormai ottenuti nelle sedi della giustizia amministrativa e della giustizia ordinaria.

Vi alleghiamo per ogni utilità già i modelli di sottoscrizione per le istanze e diffide e la procura per le azioni legali.

SCHEDA ADESIONE modello A MOBILITA’ 2020 e modello B

MODELLO PROCURA DISTANZA

Vogliamo rammentarvi le seguenti possibilità di contestazione:

  • assunti buona scuola. La posizione degli assunti da “buona Scuola” fuori sede che, dopo gli errori dell’ “algoritmo”, ancora non hanno avuto un riesame, nonostante l’annullamento erga omnes della O.M. n. 241/2016 nelle aule di giustizia ormai chiara e riconosciuta più e più volte anche dal nostro studio.

  • Diritti L. 104/92. Il diritto di precedenza ed il trasferimento per chi assiste parente ed affine sino al terzo grado che può essere tutelato con ricorso che faccia valere i principi di cui alla Legge 104/1992 , che ripetiamo ancora è una norma sovraordinata rispetto alla Ordinanza Ministeriale;

  • sostegno tfa e passaggio ruolo. I docenti di ruolo cd “ingabbiati” che abbiano conseguito o stiano conseguendo tramite Tfa il titolo di specializzazione sul sostegno, che hanno fondatissima aspettativa di essere considerati abilitati ai fini dell’insegnamento nella scuola secondaria di II grado;

  • Assegnazione temporanea. I genitori di figli di età inferiore a 3 anni che intendano ottenere la legittima aspettativa alla assegnazione temporanea;

  • Servizio pre ruolo paritarie. Riguarda chi voglia far valere il servizio pre ruolo svolto presso gli istituti paritari.

  • Licei musicali. Le varie posizioni dei docenti dei licei musicali

  • Docenti ex FIT assunti da GMRE del concorso straordinario 2018, con decorrenza dal 1/9/2019, anche ex DM 631/2018. L’azione legale intende ottenere l’annullamento del vincolo quinquennale e consentire anche per questa tipologia la domanda di mobilità territoriale per altra provincia, anche facendo valere le eventuali disabilità personale o di un congiunto, anche se riconosciuta prima dello svolgimento del concorso.

  • In tutti i casi in cui si voglia contestare è necessario presentare domanda di mobilità alla Amministrazione. Chi può accedere al meccanismo di domanda online, può regolarmente presentare la propria domanda principale di mobilità tramite istanze online, allegando tra i documenti anche la documentazione che fonda le ragioni della propria problematica (ad es. documentazione L.104/92, per sé o per propri familiari; autocertificazione relativa al proprio servizio presso scuole paritarie; ).

  • Per ogni profilo di contestazione è però necessario presentare (possibilmente entro il termine indicato per la Mobilità) anche una apposita ulteriore istanza che rappresenti alla Amministrazione la domanda specifica relativamente alla propria problematica. Per presentare questa istanza lo Studio Legale Spina potrà assistervi fornendovi il modello di domanda e anche trasmettendolo (vi sconsigliamo di presentare istanze allegate alla domanda principale di mobilità, perchè potrebbe invalidare la stessa domanda e creare confuzione e inammissibilità)

NUOVA AZIONE MOBILITA’ –  ANCORA POSSIBILE AGIRE INNANZI AL TAR LAZIO PER TORNARE A CASA DOPO LE ASSUNZIONI DA “ALGORITMO” IMPAZZITO.

Lo Studio legale Spina ha ancora ottenuto precedenti incoraggianti che consigliano di continuare la battaglia per gli assunti da “Buona Scuola” che ancora non abbiano la sede definitiva nella propria provincia di residenza. Dopo la votazione al Senato, è diventato definitivo e sarà pubblicato a fine anno il Decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2019. Come noto, questo Decreto annuncia nuove procedure concorsuali, il Concorso straordinario secondaria ed il Concorso ordinario secondaria. 

Ma quello che oggi balza agli occhi è la norma contenuta nel comma 17-octies dell’articolo 1 del Decreto Scuola che innalza da 3 a 5 anni scolastici di effettivo servizio per tutti i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato – l’obbligo di permanenza nella scuola di titolarità, a decorrere dall’anno scolastico 2020-2021. 

Queste nuove disposizioni impongono una riflessione e un aggiornamento sullo stato dell’arte di tute le posizioni degli assunti da “buona Scuola” fuori sede che, dopo gli errori dell’ “algoritmo”, ancora non hanno avuto un riesame, nonostante l’annullamento erga omnes della O.M. n. 241/2016 nelle aule di giustizia. 

il Tar del Lazio riconosce ormai che “In punto di portata delle sentenze della Sezione n. 9924, 9929 et similia del 10 settembre 2018 recanti annullamento della mobilità straordinaria indetta ed espletata sulla base dell’O.M. n. 241/2016, il Collegio non può che predicarne l’efficacia erga omnes, riconosciuta anche di recente dal Consiglio di Stato alle sentenze del T.A.R. Lazio disponenti l’annullamento di atti generali spieganti effetti inscindibili su tutto il territorio nazionale nei confronti di una generalità indistinta ed individuata di soggetti dell’ordinamento, atti che sovente posseggono anche una intrinseca sostanziale natura regolamentare”.(Tar del Lazio Sent. n.13069/2019 – C.d.s. n. 8472/2019). Questo vento arriva anche nei Tribunali Civili che riconoscono come L’operato del Miur sfugge a qualsivoglia spiegazione, non evincendosi dalla disciplina esaminata un criterio di assegnazione alternativo (e prevalente) rispetto a quello indicato (e cioè, a quello del più alto punteggio) e che, anche in assenza di chiarimenti da parte dell’amministrazione convenuta, deve ritenersi illegittimo” (Sent. Tribunale Civile Sez Lavoro di Roma n. 10199/2019). Per chi voglia agire può contattare direttamente l’avv. Elena Spina al 348-7624764

Gent.mi docenti

Lo STUDIO LEGALE DELL’AVV. ELENA SPINA INFORMA CHE E’ POSSIBILE ADERIRE AL RICORSO RELATIVO ALLA IMPUGNAZIONE DELLE ESCLUSIONI DALLE FASI SUCCESSIVE DEL CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI –D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2017 n. 90, 4° serie speciale), IN ESITO ALLA PROVA SCRITTA.

In questi giorni in tantissimi ci state raccontando la gravissima CONFUSIONE e le inaccettabili IRREGOLARITA’ che hanno caratterizzato ancora le procedure di questo concorso.

Chi voglia aderire al ricorso può compilare, firmare e spedire questi allegati raccontandoci la propria esperienza e tentando di ottenere dalla giustizia amministrativa l’ammissione con riserva al prosieguo del concorso.

Come sempre per chi voglia già aderire alleghiamo i modelli della Scheda Notizie (allegato A) e della Procura alla lite (Allegato B) che una volta stampate e attentamente compilati in originale possono essere inviati in cartaceo allo studio per posta ordinaria. Chi voglia chiedere informazioni, raccontare la propria esperienza, aderire e ricevere assistenza può scrivere allo studio dell’Avv. Elena Spina all’indirizzo segreteriastudioelenaspina@gmail.com oppure telefonare ai seguenti numeri:

06-3741223 / 348-7624764

molti saluti

avv. Elena Spina

scheda notizie dirigenti scolastici 2019

Procura allegato B Concorso DS 2019

Gent.mi docenti

Lo STUDIO LEGALE DELL’AVV. ELENA SPINA INFORMA CHE E’ POSSIBILE ADERIRE AL RICORSO RELATIVO ALLA IMPUGNAZIONE DELLE ESCLUSIONI DALLE FASI SUCCESSIVE DEL CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI –D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2017 n. 90, 4° serie speciale), IN ESITO ALLA PRIMA PROVA PRE-SELETTIVA del 23.07.2018, nonché per l’impugnazione della Nota prot. n. 1134 del 24 luglio 2018 – Elenco ammessi a sostenere la prova scritta di cui all’articolo 8 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017.

La fattibilità del ricorso è connessa alla grave serie di illegittimità e irregolarità che ha caratterizzato lo svolgimento delle prime prove pre-selettive. Moltissime delle esclusioni sono da ritenere ingiuste e meritano di essere poste al vaglio del Collegio giudicante del competente Tar del Lazio.

Il Ministero, anzitutto, nonostante la presenza di numerose domande ambigue che ha determinato l’erronea attribuzione del punteggio non ha ammesso alle prove concorsuali quei docenti che hanno raggiunto la sufficienza (60 punti/100) nelle prove pre-selettive, corrispondente a 6/10 ai sensi della normativa vigente. Tale decisione è altamente lesiva del principio della massima partecipazione ai Concorsi Pubblici. Si sono verificati inoltre in numerosi Istituti scolastici numerose situazioni di irregolarità come mancanza rete elettrica, interruzione e riavvio delle prove, tempi di svolgimento della prova più lunghi, ecc… che hanno impedito il regolare svolgimento delle medesime prove pre-selettive. Il ricorso al T.A.R., in considerazione delle numerose illegittimità riscontrare, è volto ad ottenere l’ammissione con riserva alle successive fasi concorsuali delle prove scritte che si terranno a partire dal mese di settembre/ottobre 2018.

Per chi voglia già aderire alleghiamo i modelli della Scheda Notizie e della Procura alla lite che una volta stampate e attentamente compilati in originale possono essere inviati in cartaceo allo studio per posta ordinaria. Chi voglia chiedere informazioni, raccontare la propria esperienza, aderire e ricevere assistenza può scrivere allo studio dell’Avv. Elena Spina all’indirizzo segreteriastudioelenaspina@gmail.com oppure telefonare ai seguenti numeri:

06-3741223 / 348-7624764

molti saluti

avv. Elena Spina

SCHEDA NOTIZIE STUDIO SPINA CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI

PROCURA CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI

 

MOBILITA’ – LEGGE 104 /1992 – SERVIZIO PRE-RUOLO- LEGGE 107/2015

Continua la paziente ma vittoriosa battaglia legale dello studio contro la Legge n. 107/2015 e dopo i tanti successi al Tar del Lazio continuiamo anche davanti al giudice del lavoro a riportare a casa le docenti allontanate dalla propria sede Gae dall’odioso meccanismo della Riforma Renzi. Così la legge n. 104/1992 trova applicazione, così come anche il servizio pre-ruolo e il servizio presso le scuole paritarie come è giusto che sia visto il totlae equipollente valore di quel servizio! Così è stato con la sentenza innanzi al Giudice di Civitavecchia 343/2018, e anche davanti al giudice di PesaroUrbino 110/201/2018 e tanti altri. Andiamo avanti!

sentenza

GRADUATORIE ISTITUTO ELENCO AGGIUNTIVO

In risposta alle numerose richieste arrivate alla nostra email vi segnaliamo che anche lo studio dell’Avv. Spina sta raccogliendo adesioni per l’impugnazione del nuovo decreto del Ministero dell’Istruzione nella parte in cui esclude una serie di profili dalle operazioni di aggiornamento e inserimento nell’elenco aggiuntivo delle graduatorie di Istituto. Piuù specificamente si impugnerà il

Decreto del Direttore Generale 784 dell’ 11 maggio 2018 relativo alle operazioni di aggiornamento che consentono ai ” soggetti che hanno acquisito il titolo di abilitazione per la scuola dell’infanzia e primaria e per la scuola secondaria di I e II grado entro il 1 febbraio 2018″ di ” richiedere l’inserimento nella II fascia delle relative graduatorie di istituto e sono collocati, in un elenco aggiuntivo alla graduatoria di inizio triennio”.

Ove siate interessati scaricate i seguenti modelli e seguite le relative istruzioni E SOPRATTUTTO INOLTRATE AL MIUR E ALLA SCUOLA CHE INDIVIDUERETE COME CAPO FILA LA DOMANDA CARTACEA ENTRO IL 4 GIUGNO 2018.

istruzioni e scheda collettiva azione legaleG.I. giugno2018 (1)

MODELLO PROCURA DISTANZA G.I giugno 2018

Modelli A3 ed A5 GI giugno 2018

CONCORSO SCUOLA – FIT 2018

Lo Studio legale dell’avv. Spina, viste le continue richieste di adesione alla battaglia legale avverso il nuovo bando fit 2018 ha deciso di continuare la raccolta delle adesioni dando la possibilità della proposizione del ricorso al Capo di Stato per chiedere l’ammissione con riserva alla procedura concorsuale dei profili di aspiranti docenti esclusi ( es: afam – Itp- Laureati non abilitati – Docenti abilitati all’estero oltre il termine previsto dal Miur, ovvero in attesa del decreto di riconoscimento e/o dell’esame finale etc).

Per aderire occorre leggere le istruzioni e compilare le schede allegate entro e non oltre il 20 Maggio 2018.

Domanda Concorso fit 2018

istruzioni compilazione domanda

ISTRUZIONI FIT 2018

lettera e scheda collettiva azione legale fit

SOTTOSCRIZIONE RICORSO CAPO STATO FIT 2018

 CONCORSO MIUR FIT 2018

firmati i decreti che regolano il nuovo concorso riservato transitorio FIT per gli abilitati (DM 995/17) e quello relativo al terzo anno FIT (DM 984/17) a breve saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale unitamente con l’attesissimo bando. Ingiustissima la Tabella di valutazione dei titoli e punteggi  -INGIUSTO IL DEPENNAMENTO PRIMA DELLA ASSUNZIONE – INGIUSTO IL MANCATO VALORE AL SERVIZIO DI SOSTEGNO – INGIUSTE LE NUMEROSE ESCLUSIONI  ESEMPIO DIPLOMATI ISEF – DOTTORI DI RICERCA – ITP NON INSERITI IN GAE E G.I. – DIPLOMATI MAGISTRALI – DOCENTI DI RUOLO DELLA INFANZIA E PRIMARIA – LAUREATI. Leggi i nostri modelli e per partecipare segui le nostre istruzioni. 

CONTATTA LO STUDIO

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ISTRUZIONI FIT 2018

scheda notizie fit 2018

MODELLO PROCURA DISTANZA FIT 2018

RICORSO GAE 2017 

L’emissione del nuovo Decreto Ministeriale n. 400/2017 dà nuova possibilità a chi finora non si è difeso di presentare ricorso – anche se cartacea presentando la domanda di inserimento e compilando i nostri modelli, potrete aderire al ricorso collettivo. SCARICA I MODELLI NELLA SEZIONE MATERIALI

 ANCORA ALTRA VITTORIA SUL FRONTE DEGLI IDONEI. 

IL TAR LAZIO IN DATA 7 MARZO 2017 HA NUOVAMENTE ACCOLTO LE NOSTRE RAGIONI RIBADENDO IL LEGITTIMO INTERESSE DEGLI IDONEI. SONO ANCORA APERTI I TERMINI PER PARTECIPARE AL RICORSO COLLETTIVO E PROROGATI ECCEZIONALMENTE PER QUESTO GRUPPO ENTRO E NON OLTRE IL 31 MARZO.

 VITTORIA TAR LAZIO – IDONEI OLTRE 10% -RIAPERTO TERMINE ADESIONE RICORSO COLLETTIVO FINO AL 25 MARZO

LO STUDIO LEGALE SPINA HO OTTENUTO UNA IMPORTANTISSIMA VITTORIA AL TAR LAZIO per gli IDONEI OLTRE IL 10%. Attraverso l’Ordinanza del Tar del Lazio n. 494/2017 ha appena vinto la prima battaglia di questa nuova guerra che mira alla TUTELA DELL’INTERESSE LEGITTIMO AD OTTENERE UN INSERIMENTO IN UNA VERA E PROPRIA GRADUATORIA ANCHE DEGLI IDONEI DELL’ULTIMA TORNATA CONCORSUALE. Adesso andremo avanti con gli altri ricorsi e in occasione degli aggiornamenti delle graduatorie di Istituto proseguiremo la nostra consueta difesa dei precari della scuola, perchè sia consentito attribuire il punteggio dell’idoneità al concorso. PER ADERIRE COMPILARE I MODELLI allegati nella sezione materiali.

 VITTORIA CONSIGLIO DI STATO -RE-INSERIMENTO

ANCORA VITTORIA AL CONSIGLIO DI STATO IN MATERIA DI RE-INSERIMENTO GAE CON ORDINANZA N. 587/2017 VIENE RICONOSCIUTA LA ILLEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO “INFORMATICO” DI DEPENNAMENTO DALLA GRADUATORIA AD ESAURIMENTO PER LA TOTALE ASSENZA DI MOTIVAZIONE E RISPETTO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGGE N. 241/90

 LO STUDIO SPINA HA VINTO AL TAR LAZIO E SOSPESO LA ODIOSA MOBILITA’ DEI DOCENTI

Il Collegio del Tar con Ordinanza di accoglimento n. 4720/2016 appena pubblicata il 10 agosto, ha anche dubitato della legittimità costituzionale della normativa sottesa al procedimento. Ecco la motivazione di accoglimento: “considerato che le doglianze involgenti anche profili di legittimità costituzionale indicono a una celere fissazione del merito con sospensione interinale dell’efficacia dei provvedimenti impugnati il Tribunale Amministrativo regionale del Lazio accoglie e sospende.”.

E’ ANCORA POSSIBILE AGIRE CON NOI SCRIVETE ALLO STUDIO  l’avvocato Elena Spina vi darà istruzioni personalmente come sempre!!

Del resto il contratto integrativo della mobilità professionale e territoriale, la conseguente procedura amministrativa di movimento dei docenti coinvolti disciplinata dalla ordinanza Miur impugnata, espressione del contratto, è stata inaccettabile, ha concesso favori e privilegi abnormi, con gravissima deroga della legge. Inoltre i sindacati si sono pubblicamente onorati di aver confezionato un contratto integrativo della mobilità differente e contrario a quanto la stessa legge n. 107/2016 aveva previsto, dunque una mobilità che già di per sé violava la legge!

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ANCORA POSSIBILE ADERIRE – RIAPERTI I TERMINI FINO ALL’8 SETTEMBRE – IL DECRETO MINISTERIALE N. 495 DEL 22 GIUGNO 2016 RIAPRE LA POSSIBILITA’ DI CHIEDERE L’INSERIMENTO IN GAE AI DIPLOMATI MAGISTRALI.

Ancora una volta il Miur roboticamente  continua a non risolvere i vecchi problemi. Per chi finora non ha agito E’ POSSIBILE PROPORRE LA CAUSA AL TAR LAZIO Per parteciapre ed essere difeso dallo studio legale avv. Elena Spina, occorre avanzare entro l’8 luglio istanza diffida fornita dallo studio compilando e allegando la domanda cartacea tratta dal D.M. 495/2016; compilare e firmare in originale i modelli: Scheda di Adesione e Procura a distanza, allegare i documenti indicati di seguito e trasmettere tutto a Studio Legale Avv. Elena Spina – viale delle Milizie 9 -00192 Roma – scirvendo sulla busta “Diploma magistrale in Gae 2016”. Considerata la scadenza processuale di 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto che si impugna è consigliabile che la documentazione arrivi a studio entro e non oltre il 25 luglio 2016.

Una volta inviata la documentazione per posta e consigliabile darne notizia allo studio dell’avv. Spina alla mail: elenaspina@hotmail.com oppure segreteriastudioelenaspina@gmail.com dove potrete mantenere sempre un canale di comunicazione con l’ avvocato ed i suoi diretti collaboratori. SCARICA I MODELLI NEL SETTORE “MATERIALI”, OPPURE SCRIVI ALL’AVVOCATO SPINA.

 PROROGATO TERMINE PER IMPUGNARE LA MOBILITA’ TERRITORIALE FINO AL 28 MAGGIO – PROFILI DI RICORSO PER I DOCENTI ASSUNTI IN FASE “B” E “C” DEL PIANO STRAORDINARIO ASSUNZIONALE AVVERSO L’ORDINANZA SULLA MOBILITA’ TERRITORIALE E PROFESSIONALE PER L’A.S. 2016/2017

  • Come noto la conclusione del procedimento di contrattazione integrativa ha portato alla l’emissione della consueta Ordinanza Minsiteriale applicativa del contratto, n. 241 dell’8 aprile 2016 sulla mobilità profesisonale e territoriale per l’anno 2016/2017. L’“ipotesi” di mobilità professionale e territoriale è inccettabile, concede favori e privilegi abnormi, con gravissima deroga della legge e soltanto ad una fetta di docenti, nonostante la posizione professionale per alcuni profili sia del tutto identica e siano tutti assunti nella stessa tornata di reclutamento straordinario. Più specificamente l’ “ipotesi” danneggia nuovamente soltanto i precari storici, docenti destinatari del Piano Straordinario delle Assunzioni, assunti nel corso delle cd. fasi “B” e “C”, le cui posizioni sono rimaste inascoltate e prive di tutela per decenni. Costoro si vedranno nuovamente obbligati ad una mobilità nazionale verso “l’isola che non c’è”, ossia i fantomatici “ambiti territoriali” ancora inesistenti nel mondo reale e giuridico, in spregio all’art. 398 comma 1 del T.U. (che non è affatto derogato dalla Legge n.107/2015) che impone la natura provinciale dei ruoli del personale docente. Inoltre, i neo assunti in fase “b” e “c” sono nuovamente scavalcati e subordinati sostanzialmente a tutti, con gravissima disparità di trattamento, senza il rigoroso rispetto delle norme di legge (anche contro le stesse disposizioni della Legge 107/2015) e il rispetto della loro posizione lavorativa, corrispondente all’inserimento nella Gae provinciale ed espressa dal punteggio.

  • Anche in questa tornata il Ministero ha stravolto istituti e interessi legittimi antichi e radicati. La distinzione fra i trasferimenti d’autorità o d’ufficio e i trasferimenti a domanda deve trovare fondamento nella diversa rilevanza che in essi assumono i contrapposti interessi in gioco, quello dell’amministrazione, diretto ad assicurare il regolare ed ordinato funzionamento degli uffici pubblici, e quello del dipendente, volto al più diretto soddisfacimento delle proprie esigenze personali e familiari. Questi interessi devono entrambi trovare la giusta composizione nel rispetto dei principi costituzioni fissati dai principi fondamentali di cui agli artt. 2,3, 34 e 97 della Costituzione. Mentre i trasferimenti d’ufficio perseguono in via immediata ed esclusiva l’interesse specifico dell’amministrazione di funzionalità dell’ufficio, al quale viene subordinata la posizione del pubblico dipendente, le aspirazioni del quale possono essere tenute presente eventualmente nei limiti delle preferenze espresse circa le varie sedi, nei trasferimenti a domanda risulta prevalente il perseguimento del soddisfacimento delle necessità personali e familiari dei vari interessati, rispetto alle quali l’inlteresse pubblico funziona esclusivamente come limite esterno di compatibilità, dovendo in ogni caso essere sempre assicurato il rispetto dei principi dell’art. 97 della Costituzione e dunque il rispetto delle disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

  • Peraltro rimane la dimenticata situazione di invalidi e familiari di invalidi, che stanno già difendendo con cause di lavoro le loro posizioni, in moltisisme aule di giustizia si farà valere il principio in base al quale la contrattazione sulla mobilità non può escludere l’applicazione di una diversa regola di valutazione prescritta da norma di legge sovraordinata, quale è l’art. 33, comma 5, L. 104/92

  • Per tutti questi profili è possibile presentare ricorso avverso l’Ordinanza Ministeriale sulla Mobilita’ territoriale per l’anno scolastico 2016 innanzi al Tar del Lazio, l’azione collettiva può essere proposta al costo di € 150 a ricorrente. Questo costo copre l’attività necessaria per presentare il ricorso e discuterlo innanzi al Collegio, in caso l’azione dovesse necessitare di ulteriori passi, impugnazioni, appelli e/o altro provvederemo a valutare insieme la fattibilità e la volontà di proseguire, considerato che in quel caso vi sarebbe molto probabilmente la necessità del versamento di ulteriori quote di partecipazione. Come sempre il ricorso collettivo viene avviato a costi così bassi perchè si rivolge ad un numero potenzialmente elevato di interessati accomunati dalla stessa problematica e questione giuridica, però nel caso in cui le adesioni dovessero essere inferiori al numero di 10 ricorrenti, il ricorso non riuscirebbe neanche a coprire i suoi costi minimi, pertanto occorrerebbero le integrazioni necessarie a coprire le spese vive.

     Per partecipare all’azione occorre compilare i modelli allegati

    Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Distinti Saluti, Avv. Elena Spina

PROFILI DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO DI CUI AI BANDI DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE NN.105-106-107 DEL 26 FEBBRAIO 2016 E POSSIBILI RICORSI AVVERSO I BANDI DI CONCORSO RECLUTAMENTO DOCENTI 2016.

la difesa legale, che impone di presentare assolutamente domanda di concorso, da presentare anche tramite lettera raccomandata secondo il modello che vi forniamo (considerata per molti l’impossibilità di utilizzare la piattaforma online). Una volta presentata la domanda di concorso si può pocedere impugnando il Bando, già lesivo, innanzi al Tar del Lazio.

Per parteciapre ed essere difeso dal mio studio legale, occorre compilare (spuntando i punti di interesse) e firmare in originale i modelli: Scheda di Adesione e Procura a distanza, allegando anche copia del documento di identità, del proprio titolo, della domanda di concorso e trasmettere tutto a Studio Legale Avv. Elena Spina – viale delle Milizie 9 -00192 Roma – scirvendo sulla busta l’oggetto della propria azione es. “Diploma magistrale concorsone 2016” oppure “Diploma Itp concorsone 2016” . Considerata la scadenza processuale di 60 giorni dalla pubblicazione dei bandi è consigliabile che la documentazione arrivi a studio entro il 13 aprile.

Per ulteriori informazioni ed istruzioni potrete scrivere alla email segreteriastudioelenaspina@gmail.com

 RICORSO AL TAR LAZIO AVVERSO L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO A CATTEDRA 2016 DEI LAUREATI E DEI DOTTORI DI RICERCA PRIVI DI ABILITAZIONE

Possono partecipare a questo ricorso coloro che sono in possesso di Laurea che costitusce titolo d’accesso alla classe di concorso per cui si intende prendere parte al concorso a cattedra 2016. Possono altresì partecipare coloro che sono in possesso anche del titolo di Dottore di Ricerca. Questo personale è stato anche utilizzato dall’Amministrazione per supplenze e sostituzioni, diverse classi di concorso sono bandite dopo anni e anni dall’ultimo concorso del 1999, soltanto consentendo una maggiore espansione del numero dei partecipanti al procedimento concorsuale l’imparzialità e la trasparenza della Pubblica Amministrazione possono essere veramente applicate; anche il principio del buon andamento è rispettato soltanto ove la partecipazione allargata alla procedura concorsuale consenta alla P.A. di instaurare un rapporto organico con prescelti che possano individuarsi nei candidati professionalmente più capaci e preparati; l’espansione del numero dei partecipanti e la conseguente affermazione del principio meritocratico può assicurarsi nell’ambito del sistema normativo solo consentendo la partecipazione a tutti gli aventi diritto. Nel nostro caso, invece, le modalità di svolgimento del concorso incidono negativamente sulla par condicio. Questi principi sono accolti con orientamento univoco dalla giurisprudenza, a questo si aggiunga il chiaro richiamo del Parere CSPI ai doveri di stabilizzazione del precariato, ormai reso urgente anche dalla battaglia legale giunta fino alla giustizia europea.

RICORSO AL TAR LAZIO AVVERSO L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO A CATTEDRA 2016 DEGLI ABILITATI IN POSSESSO DI DIPLOMA MAGISTRALE A INDIRIZZO SPERIMENTALE LINGUISTICO

Possono partecipare a questo ricorso coloro che sono in possesso di diploma magistrale a indirizzo sperimentale linguistico conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002. Questo è uno dei profili più odiosi di esclusione, per il sapore ingiustamente punitivo dell’esclusione e svilente della professionalità dei docenti, riguarda titoli che hanno una storia importante nella scuola pubblica italiana e ancora meritano di produrre gli effetti giuridici che la legge ha previsto. L‘Amministrazione stessa, che prima trae vantaggio per anni e anni dalla prestazione lavorativa di tantissimi diplomati, senza stabilizzarla, poi le impedisce la crescita professionale, la possibilità di concorrere, di migliorare la propria condizione di lavoro e di vita. Nella scorsa tornata concorsuale il Tar del Lazio e anche il Consiglio di Stato hanno chiaramente accolto questo profilo: “il diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall’istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria” (Tar Lazio nella sentenza breve N. 01299/2014 ;Consiglio di Stato, sezione VI giurisdizionale, del 19 novembre 2002 n.1769)

RICORSO AL TAR LAZIO AVVERSO L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO A CATTEDRA 2016 DEGLI SPECIALIZZANDI SU SOSTEGNO

Possono partecipare a questo ricorso coloro che stanno frequentando il corso di specializzazione su Sostegno e che conseguiranno il titolo dopo i termini previsti dai bandi del concorso a cattedra 2016. La particolare natura della attività di prestazione dell’insegnamento in materia di sostegno ha trovato la sua naturale evoluzione soltanto nella recente Legge n. 128 del 2013 che ha abrogato a partire dall’anno scolastico 2014-2015 la distinzione delle aree disciplinari per quanto riguarda le graduatorie di seconda e terza fascia d’istituto, e soltanto a partire dal 2017-2018 quelle relative alla prima fascia d’istituto ed alle graduatorie provinciali ad esaurimento. Pertanto è stata introdotta un’area unica di insegnamento di sostegno, senza alcuna distinzione tra classi di concorso, con la previsione di un’unica graduatoria. Il ritardo del Ministero nell’ambito dell’insegnamento di sostegno è notorio, palese e gravissimo. Tutto questo si è riverberato fisiologicamente sul cammino di formazione degli aspiranti docenti, che vedono ancora non terminati i corsi abilitanti. Davanti a questo, non riconoscere al profilo la possibilità di concorrere è gravissimo, anche per il rispetto del principio della scelta del migliore. Ricordiamo anche un principio generale che vale in termini generali, espresso con art. 4 del D.M 460/98: “Fino a quando in una classe di concorso non vi sarà una sufficiente disponibilità di abilitati per un adeguato reclutamento, è ammessa la partecipazione al relativo concorso di candidati anche non abilitati. A tal fine se il numero di domande presentate per una classe di concorso a cattedre, per titoli ed esami, risulti inferiore al triplo rispetto alla previsione dei posti da conferire alle nomine nel periodo di vigenza delle graduatorie del concorso, i termini per la presentazione delle domande vengono riaperti ammettendo al concorso stesso anche gli aspiranti privi di abilitazione, purché in possesso di una laurea che consenta l’accesso all’abilitazione corrispondente”

RICORSO AL TAR LAZIO AVVERSO L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO A CATTEDRA 2016 DEGLI ITP DIPLOMATI

Possono partecipare a questo ricorso coloro che sono in possesso di diploma che costitusce titolo d’accesso alla classe di concorso ITP per cui si intende prendere parte al concorso a cattedra 2016. Altro paradosso riguarda gli insegnanti tecnico pratici, c.d. ITP, docenti con competenze teorico-pratiche, che in alcuni casi già insegnano da anni nella scuola pubblica, in piena autonomia delle attività didattiche, che si svolgono nei laboratori. Il paradosso è tutto nel non aver tenuto in alcun conto della centralità dell’insegnamento laboratoriale, del non aver attivato per anni canali abilitanti (e neanche di riqualificazione, perchè questo personale docente è stato da sempre dimenticato dal suo datore di lavoro). Oggi a proposito di docenti ITP il nuovo Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione-CSPI torna a rilevare al punto 7 del parere di cui alla nota prot. 922 del 28 gennaio 2016 come “il numero di docenti abilitati è molto esiguo in quanto per gli ITP, non è mai stato istituito un percorso abilitante ordinario. Per tale ragione questo concorso risulta penalizzante perché non permette la partecipazione a docenti che in molti casi possono vantare competenze acquisite anche in relazione ai numerosi anni di servizio prestato.” E’ evidente che, anche sulla scorta delle ultime pronunce del TAR, sino a quando non saranno istituiti percorsi di TFA per gli ITP, anche nel loro caso dovrà essere considerato valido il solo titolo di studio e la esclusione dal concorso è illegittima e fonte di gravissima disparità di trattamento, che non potrà che confermare l’orientamento giursprudenziale già supra citato e univoco in materia di accesso al concorso pubblico. Già in passato il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione aveva trattato la materia con parere n. 7873/1999 sottolineando numerosi profili di criticità nel percorso della formazione: “Il Cnpi sottolinea come l’entrata in vigore della legge n.124/99 (art.5) abbia riconosciuto la piena funzione docente anche agli I.T.P… così che attualmente la stessa normativa pone i docenti di laboraorio pleno iure nella funzione docente..che nelle premesse del D.M. 354/98 si fa esplicito rifeirmento ad “una più ampia mobilità professionale al personale nell’ambito del settore”..rilevata la insostituibile attività formativa assicurata dai docenti tecnico pratici negli istituti tecnici e professionali …..non è stata data attuazione alla Direttiva Europea recepita con legge n.341/90…il CNPI ha denunicato tale inadempienza ritenendo non più dilazionabile la formazione anche per i docenti di tabella C. A tutt’oggi l’Amministrazione non ha recepito il predetto orientamento si sollecita l’attivazione di specifiche iniziative di formazione per i docenti tecnico pratici anche ricorrendo a azione di formazione a distanza ..Per quanto sorpa analizzato si rileva dunque che: a) la legge n.341/90 prevede l’obbligo di formazione universitaria per tutti i docenti (senza escludere gli Itp); b) la legge n.144/99 riconosce la funzione docente anche agli insegnanti tecnico pratici operanti in compresenza; c) la legge n449/97 nel prevedere gli ambiti disciplinari sancisce la necessità di accorpare le classi di concorso o gli insegnamenti con riferimento a titolo di studio di accesso; d) il D.M. 354/98 nel costituire gli ambiti disciplinari ne interpreta la funzione ai fini della mobilità professionale dei docenti; e) la legge 417/89 riconosce l’accesso all’insegnamento di cui alla tabella C per quanti in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria avessero superato le prove di un precedente concorso di tipo idoneativo;f) il Cnpi in più occasioni (parere n.378 25 mggio 1998; parere n.5133 del 17 luglio 1998; parere n.9883 del 21 dicembre 1998) ha espresso la necessità di valutare il problema non più dilazionabile della formazione anche per i docenti di tabella C”. ..”. Peraltro, è chiara la centralità dell’insegnamento di laboratorio nell’ Ordinamento scolastico. Le Direttive n.65/2010 e n.5/2011 Linee guida per l’insegnamento negli Istituti professionali spiegano che: “.. la didattica laboratoriale come metodo ricorrente, dal laboratorio come strumento di indagine e verifica… il laboratorio assume una rilevanza maggiore sul piano metodologico.. è concepito.. come una metodologia didattica.. facilita la personalizzazione del processo di insegnamento/apprendimento consente di acquisire il “sapere” attraverso il “fare”..la scuola è il posto in cui si “impara ad imparare” per tutta la vita.Indicativo quanto scrive il Collegio del Tar Trento nella sentenza n.243/2012 che così chiaramente spiega: “..dovendosi – tendenzialmente e salve ipotesi eccezionali documentatamente ed adeguatamente motivate – escludere che l’amministrazione possa procedere per proprio conto allo scardinamento del sistema normativo dei titoli di studio e ad una valutazione sostanziale dei titoli stessi, secondo un apprezzamento via via variabile ed incerto, che intenda, asseritamente, tener conto, caso per caso, dei contenuti e degli aspetti essenziali degli stessi, delle loro caratteristiche, del fatto che appartengono alla stessa classe od area didattica e che le materie principali dei corsi di studio siano fondamentalmente coincidenti (cfr. T.A.R. Sardegna, 27/1/2012, n. 66; Cons. Stato, Sez. VI, 3/5/2010 n. 2494; 19/8/2009 n. 4994; 21/9/2005 n. 4902; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II quater, 1/3/2011 n. 1867).”Ricordiamo anche un principio generale che vale per altri profili espresso con art. 4 del D.M 460/98: “Fino a quando in una classe di concorso non vi sarà una sufficiente disponibilità di abilitati per un adeguato reclutamento, è ammessa la partecipazione al relativo concorso di candidati anche non abilitati. A tal fine se il numero di domande presentate per una classe di concorso a cattedre, per titoli ed esami, risulti inferiore al triplo rispetto alla previsione dei posti da conferire alle nomine nel periodo di vigenza delle graduatorie del concorso, i termini per la presentazione delle domande vengono riaperti ammettendo al concorso stesso anche gli aspiranti privi di abilitazione, purché in possesso di una laurea che consenta l’accesso all’abilitazione corrispondente”

RICORSO AL TAR LAZIO AVVERSO L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO A CATTEDRA 2016 DEGLI ABILITANDI PAS

Possono partecipare a questo ricorso coloro che stanno frequentando il PASe che conseguiranno il titolo abilitante dopo i termini previsti dai bandi del concorso a cattedra 2016.

RICORSO AL TAR LAZIO AVVERSO L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO A CATTEDRA 2016 DEI LAUREANDI IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

Possono partecipare a questo ricorso coloro che stanno frequentando il corso di laurea in Scienze della Formazione Primariae che conseguiranno il titolo abilitante dopo i termini previsti dai bandi del concorso a cattedra 2016.

RICORSO AL TAR LAZIO AVVERSO L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO A CATTEDRA 2016 DEGLI ABILITATI ALL’ESTERO IN ATTESA DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DA PARTE DEL MIUR

Possono partecipare a questo ricorso coloro che hanno conseguito l’abilitazione all’estero, che sono in attesa di riconocimento del titolo da parte del Miur e che intendono prendere parte al concorso a cattedra 2016.

RICORSO AL TAR LAZIO AVVERSO L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO A CATTEDRA 2016 DEGLI ABILITANDI AFAM

Possono partecipare a questo ricorso coloro che stanno frequentando il corso di secondo livello AFAM e che conseguiranno il titolo abilitante dopo i termini previsti dai bandi del concorso a cattedra 2016. Per tutti questi profili, oltre a quanto già detto, oltre al cosueto favor della giustizia amministrativa non è inutile rammentare come nella scorsa tornata concorsuale di cui al Ddg n.82/2012 proprio il vecchio CNPI aveva sottolineato la necessità di bandire i concorsi coordinando il reclutamento con il termine dei percorsi abilitanti, ecco quanto spiegava il C.N.P.I.(CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE) CON PARERE MIURAOODGOS Prot. n. 5975 Roma, 21.09.2012: In premessa il CNPI, nel riaffermare la positività dello strumento concorsuale ai fini del reclutamento del personale, sottolinea la necessità di una doverosa considerazione della situazione, consolidatasi nel tempo, già carica di attese e di troppe tensioni. Il CNPI considera innanzi tutto che il concorso prospettato, nonostante l’impiego di risorse significative a fronte, talvolta, di un numero di posti estremamente limitato, penalizzi sia gli insegnanti precari abilitati con anni di servizio che hanno subito le conseguenze di una serie di interventi restrittivi in materia di organici e di previdenza, sia i più giovani che, perdurando le attuali regole di accesso, risultano esclusi in quanto nell’ultimo decennio, nonostante il possesso del titolo di laurea, in molti casi, non hanno avuto l’opportunità di conseguire l’abilitazione. Il CNPI considera inoltre non condivisibile la scelta di bandire il concorso in un momento in cui non sono stati ancora attivati il TFA che coinvolge le istituzioni AFAM e i percorsi relativi alla scuola dell’infanzia e primaria (cfr. art 15, comma 16 DM 249/2010) e non è stato ancora completato l’iter per l’indizione del TFA riservato a coloro che hanno determinati requisiti di servizio. Il CNPI ritiene, quindi, che l’attuale procedura concorsuale troverebbe una giusta collocazione solo con il contestuale realizzarsi di alcune condizioni necessarie, peraltro già previste dalla normativa: definizione dell’organico funzionale, attivazione di tutte le procedure abilitanti, revisione delle classi di concorso, nuovo regolamento sulle modalità di reclutamento come da delega ex lege 244/2007.

RICORSO AL TAR LAZIO AVVERSO L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO A CATTEDRA 2016 DEI DOCENTI DI RUOLO.

Questo profilo ha avuto numerosi riconoscimenti giurisprudenziali, in diversi ambti, concorsuali, abilitanti etc. basta leggere le motivazioni di queste pronunce per comprendere la fondatezza della battaglia legale: C.d.S., sez. VI, n. 2138/2015 del 27.4.2015 e 8773/2015, ha chiaramente ammesso questa possibilità e accolto le ragioni dei ricorrenti, proprio sottolineando la incostituzionalità di ogni impedimento e la gravissima disparità di trattamento: “Correttamente, pertanto, le attuali parti appellanti hanno sottolineato come il sistema di reclutamento degli insegnanti abbia subito un periodo transitorio di oltre quindici anni, senza che ad un sistema formativo di tipo parauniversitario (attraverso le scuole di specializzazione dette SSIS, ai tirocini formativi attivi – TFA – e ai percorsi abilitanti speciali – PAS – di cui si discute) si sostituisse un sistema prettamente concorsuale, in piena conformità all’art. 97 della Costituzione, di modo che non potrebbe non configurarsi come inammissibile disparità di trattamento la limitazione, per una parte soltanto del personale docente, di nuove prospettive di formazione e diversificazione professionale, tramite acquisizione di ulteriori titoli di idoneità. La descritta disparità di trattamento sarebbe stata peraltro evidenziata – come eccepito nell’atto di appello in esame – anche dalla limitazione della preclusione di cui trattasi ai docenti di ruolo delle sole scuole statali”.

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