CORONAVIRUS – LE FERIE NON SI BARATTANO CON LA SALUTE – NO A UTILIZZO FERIE

Nonostante l’emergenza non si può cancellare diritti sacrosanti contenuti nei Contratti collettivi e nelle norme di Legge, e soltanto per esigenze che siano non sostanziali, ma meramente formali e burocratiche, danneggiando gravemente i lavoratori e facendoli tornare indietro di diritti e diritti fa’.

Questa problematica si è particolarmente sentita per alcune titologie di lavoratori, le cui prestazioni di lavoro non comportano l’uso del computer e rendono impossibile il tele lavoro. Ad esempio la recente Circolare n. 2/2020, una delle circolari emesse in questa terribile emergenza, dispone in sostanza che per i collaboratori scolastici ad esempio e per tutti colori i quali non possono svolgere il lavoro in modalità agile, qualora l’Ufficio, l’Istituzione scolastica rimanga aperta per esigenze indifferibili con contingente di personale minimo o resti chiusa fisicamente, la gestione avviene ricorrendo agli “strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva” e soltanto, in ultimo, all’esenzione dal servizio, che viene considerato svolto a tutti gli effetti. Le ferie a cui si fa riferimento nella nota sono quelle relative all’a.s. 2018/2019 (art.13, comma 10, CCNL 2007).

Ecco allora che la Circolare prevede che: “i dirigenti scolastici, ai sensi dell’art. 87, c. 3 del d.l. 18/2020, dispongono, ad ampliamento di quanto già indicato dalla Nota dipartimentale 323/2020, l’adozione “degli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva”. Anche il Ministro della Funzione Pubblica, ha dovuto però ribadire quello che è ovvio, ossia i datori di lavoro non possono imporre le ferie, ma possono soltanto consentirne la fruizione.

Dunque, anche se l’Istituto, l’Ufficio, la sede debbano rimanere chiusi perchè siamo in piena Pandemia, non è detto che sia legittimo che per giustificare le assenze l’Amministrazione possa imporre ai lavoratori di usare le proprie ferie. Ci sono, peraltro, numerose prestazioni di lavoro che non consentono il lavoro agile e l’uso del computer, ma non per questo quei lavoratori debbono rimanere del tutto privi di tutela e rinunciare alle proprie ferie, sempre ultimi e privi di tutela.

Si auspica che nessun Dirigente della Pubblica Amministrazione voglia imporre soluzioni di questo tipo e che nessuno dei diritti fondamentali venga compromesso, sia quello alla malattia sia quello alle ferie, entrambi garantiti dai principi fondamentali del nostro Ordinamento giuridico e senz’altro ad esempio dall’art. 13 del C.c.n.l.

In proposito, sembra utile evidenziare anche i vari profili specificati dalla stessa Aran nelle sue interpretazioni autentiche, ad esempio si rammenta che la mancata fruizione delle ferie per motivi di servizio, entro i termini contrattualmente previsti, deve rappresentare un fatto eccezionale in quanto il diritto alle ferie viene qualificato, nell’ambito del nostro ordinamento giuridico ( in primo luogo dall’art. 36 della Costituzione) come un diritto irrinunciabile per il lavoratore.

In relazione a questi temi richiamiamo l’attenzione anche sulla norma della disposizione contenuta sempre nell’art. 13, ma al comma 14 del C.c.n.l. che come noto così avverte: “Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno scolastico.

Un esempio di profilo che potrebbe danneggiare i lavoratori è relativa alle ferie non godute, che finirebbero per essere assorbite da un periodo di chiusura totale degli uffici, mentre in una situazione ordinaria si sarebbe immaginata la possibilità di usufruirne anche fino a Giugno su richiesta dello stesso Ufficio!

Più specificamente si richiama l’attenzione sulla norma della disposizione contenuta nell’art. 13, comma 14 del C.c.n.l. che come noto così avverte: Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno scolastico. Inoltre, non si può non sottolineare come, in tema di ferie non godute, per via della mancata fruizione delle ferie, già prima della Pandemia, il lavoratore aveva già sottostato alle esigenze della Amministrazione e non aveva potuto fruire di un periodo continuativo di ferie così come prevede la disposizione relativa al Personale Ata contenuta nell’art. 13, comma 11, nei seguenti termini: “Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto”.

In tema, ricordiamo anche la tragica situazione di molti insegnanti nel Nord di italia che debbono continuare a gestire la didattica a distanza anche se magari hanno familiari in quarantena nella stessa abitazione, figli minori ammalati, problematiche familiari di diversa natura. Per tutte queste situazioni ricordiamo che i permessi, la malattia e tutti gli Istituti vigenti sono assolutamente utilizzabili e vigenti.

Come sempre vi esortiamo a leggere il vostro Contratto di lavoro, nessuna pandemia ne ha cancellato l’efficacia, fate valere i vostri diritti.